PREVENZIONE INCENDI: NUOVI DECRETI

DiDaniele

PREVENZIONE INCENDI: NUOVI DECRETI

Nel corso del 2021 sono stati pubblicati in G.U. tre decreti che hanno apportato alcune modifiche alla gestione della prevenzione incendi e che sono entrati in vigore tra settembre e ottobre 2022:

  1. Decreto 1° settembre 2021 – Si applica ai controlli e la manutenzione degli impianti, attrezzature e sistemi antincendio;
  2. Decreto 2 settembre 2021 – Si applica alla formazione degli addetti antincendio;
  3. Decreto 3 settembre 2021 – Si applica a tutti i luoghi di lavoro a “basso rischio incendio”.

Sintetizzando al massimo i contenuti dei decreti suddetti, emerge quanto segue.

Decreto 1° settembre 2021

Gli interventi di manutenzione , i controlli sugli impianti, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati. Le aziende che erano già qualificate ad effettuare quanto sopra devono essere sottoposte ad un programma di formazione (salvo eccezioni) e ad un test di valutazione. Il  test di valutazione è tipicamente tenuto dal personale abilitato dei Comandi Prov.li dei VVF.

Però, poiché i suddetti Comandi non si sono ancora organizzati per la tenuta dei corsi, un successivo decreto ha prorogato le disposizioni di cui sopra al 25 settembre 2023. Dopo tale data, i tecnici manutentori dovranno essere in possesso anche di questo tipo di abilitazione (salvo ulteriori proroghe).

In ogni caso, i datori di lavoro sono tenuti ad eseguire e a registrare sia i controlli e le manutenzioni eseguite da parte delle ditte esterne abilitate, che i controlli periodici interni.

Decreto 2 settembre 2021

Stabilisce in quinquennale la frequenza della formazione degli addetti antincendio (in base ad una precedente circolare, era triennale).

Possono tenere gli eventi formativi:

  • il Corpo Nazionale dei VVF, oppure;
  • soggetti pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di determinati requisiti (art. 6 del Decreto 2 settembre 2022), oppure;
  • lo stesso datore di lavoro, purché sia in possesso dei requisiti dell’art. 6 del Decreto (o di lavoratori in possesso di tali requisiti).

Inoltre, nei corsi di formazione deve essere sempre prevista la prova pratica delle attrezzature antincendio e, per i livelli di rischio II e III, anche quella di estinzione.

Dal punto di vista pratico, salvo verificare la specificità di ogni azienda, le aziende che secondo il DM 10 marzo 1998 (oggi abrogato) rientravano nel livello di “rischio incendio basso”, rientrano (quasi sempre) nel livello di rischio I. Quelle in possesso di autorizzazione all’esercizio di attività soggette al controllo prevenzione incendi (ex CPI), rientrano nel livello II. Il livello III corrisponde ad uno stato di rischio ancora più elevato.

Attenzione

Poiché i Comandi Provinciali dei VVF non hanno ancora organizzato corsi per docenti privati (es. professionisti antincendio), al momento i primi sono pressoché gli unici con personale in possesso dei requisiti richiesti per effettuare docenze. Qualora si intenda inviare il proprio personale presso Enti esterni di formazione (es. agenzie formative accreditate), questi dovranno avvalersi di personale abilitato.

Al momento è possibile partecipare a corsi prevenzione incendi online (FAD) solo per la parte tecnica, mentre per quella pratica occorre partecipare ad una esercitazione, anche per il livello di rischio più basso.

Decreto 3 settembre 2021

Il Decreto elenca i luoghi a basso rischio incendio (i livelli I, II e III prima descritti si applicano solo ai fini della formazione). Il Decreto non si applica alle aziende esistenti alla data del 20.10.2022, a meno che non siano occorse modifiche significative ai processi o all’organizzazione. In caso contrario, occorre rivalutare il rischio in base alle disposizioni del suddetto Decreto.

Le aziende devono disporre di estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg. La distanza non deve essere più di 30 m da ogni occupante. In sostanza, la sola presenza di estintori a CO2 non è ritenuta sufficiente, pertanto, occorreranno (anche) estintori a polvere o di tipo idrico.

 

 

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