Procedura di rientro al lavoro malati Covid-19

DiDaniele

Procedura di rientro al lavoro malati Covid-19

Modalità per il rientro dei lavoratori ammalati di Covid-19

Il Ministero della Salute ha emanato la circolare prot. n. 0015127 del 12 aprile 2021, con la quale ha fornito indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dipendenti dopo l’assenza per malattia Covid-19 correlata e sulla relativa certificazione che il lavoratore deve produrre al medico competente (medico del lavoro).

Le tipologie individuate dal Ministero della salute e che attengono ai lavoratori sono le seguenti:

  • positivi con sintomi gravi e ricovero;
  • positivi sintomatici;
  • positivi asintomatici;
  • positivi a lungo termine;
  • contatto stretto asintomatico.

Nella tabella che segue, sono identificate le casistiche possibili, le azioni che devono essere intraprese prima del rientro al lavoro e la documentazione che i lavoratori devono fornire, al proprio datore di lavoro, per essere abilitati al rientro.

Tipologia Azioni per il rientro al lavoro
A. Positivi con sintomi gravi e ricovero

Rientrano in questa categoria coloro che sono stati ricoverati o si sono ammalati e hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave.

Il medico competente, previa presentazione di
certificazione di avvenuta negativizzazione, effettua la visita medica, prevista dall’art. 41, co 2 lett. e-ter del D.Lgs. n. 81/2008 (quella prevista prima della ripresa del lavoro a
seguito di assenza, per motivi di salute, di durata
superiore ai 60 giorni continuativi). 

Il rientro in azienda è possibile verificata l’idoneità alla mansione, escludendo profili specifici di rischiosità.

B. Positivi sintomatici

Rientrano in questa categoria coloro che hanno presentato i sintomi della malattia, ma in maniera meno invasiva di quella precedente.

Periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla
comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e
ageusia/disgeusia che possono avere prolungata
persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (i 3 gg. rientrano all’interno dei 10 gg. di isolamento). 

Il rientro al lavoro è possibile dopo l’invio al medico competente (anche in modalità telematica) della certificazione di avvenuta negativizzazione.

Se il lavoratore ha, contemporaneamente, nel proprio nucleo familiare convivente, casi ancora positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio.

C. Positivi asintomatici

Rientrano in questa categoria coloro che non manifestano i sintomi del Covid-19.

Periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla
comparsa della positività, al termine del quale risulti
eseguito un test molecolare con risultato negativo.  

Il rientro al lavoro è possibile dopo l’invio al medico competente (anche in modalità telematica) della certificazione di avvenuta negativizzazione.

Qualora abbia, contemporaneamente, nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio.

D. Positivi a lungo termine

Rientrano in questa categoria i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione).

Periodo di isolamento di 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Il lavoratore può interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (Min. Salute, circolare 12 ottobre 2020), a seguito del rilascio del certificato di fine isolamento (non di guarigione), rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione.

 

Passato il ventunesimo giorno potranno essere riammessi al
lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico.

Per i lavoratori sprovvisti di medico competente, il tampone sarà effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario (Protocollo anti-contagio del 6 aprile 2021).
Il lavoratore avrà cura di inviare il referto, anche in modalità telematica, al medico competente.

Per i lavoratori provvisti di medico competente o il cui datore di lavoro è convenzionato con una struttura autorizzata, sarà cura del medico competente e/o del datore di lavoro provvedere all’esecuzione del tampone antigenico.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio
dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante (tranne che non possa essere adibito al lavoro agile).
Salvo specifica richiesta del lavoratore, non è necessaria la
visita medica, da parte del medico competente, precedente
alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione
(art. 41, co 2 lett. e-ter del D.Lgs. n. 81/2008).

E. Lavoratore contatto stretto asintomatico

Rientrano in questa categoria i soggetti che sono un contatto stretto di un caso positivo.

Il lavoratore deve informare il proprio medico curante, che
rilascia la certificazione medica di malattia, salvo che non
possa essere collocato in smart-working (Inps, messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020). 

Il rientro al lavoro è possibile dopo che il lavoratore abbia effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo e si sia sottoposto ad un tampone (molecolare o antigenico) con esito negativo.

Il referto di negatività del tampone è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore, che ne informa il datore di lavoro tramite il medico competente.

 

 

 

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