SERVIZIO TELEMATICO CIVA E IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA

DiDaniele

SERVIZIO TELEMATICO CIVA E IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA

Obbligo d’uso del servizio telematico CIVA – INAIL

Non è ancora ben diffusa la notizia che, a partire dal 27 maggio 2019, molti servizi riguardanti gli impianti devono essere obbligatoriamente richiesti telematicamente attraverso l’applicativo CIVA dell’INAIL.

Uno dei più comuni adempimenti, come la verifica periodica degli impianti elettrici di terra o di quelli di protezione delle scariche atmosferiche, deve avvenire comunicando, sul portale CIVA, l’Organismo notificato che è stato prescelto dall’azienda per il controllo. La mancata comunicazione è sanzionabile per legge.

Per essere più precisi, la sanzione non riguarda il mancato impiego dell’applicativo CIVA, ma la mancata comunicazione all’INAIL di determinati procedimenti (es. la messa in servizio di un impianto elettrico di terra). Visto che, però, applicativo è l’unico strumento impiegabile ad oggi, è come dire che il mancato impiego del CIVA è sanzionabile.

Ma procediamo per gradi.

  • Perché è obbligatoria la comunicazione?
  • Perché a questo non può provvedere direttamente l’Organismo notificato?
  • L’Organismo prescelto può svolgere il servizio, anche senza la comunicazione al CIVA?
  • Quali sono le complicazioni per le aziende, quando invece l’orientamento del legislatore sarebbe quello della semplificazione?
  • Esistono altri adempimenti riguardanti gli impianti elettrici che richiedono l’uso del CIVA?
  • Come risparmiare sui servizi dell’Organismo notificato?

 

Perché è obbligatoria la comunicazione?

Il Decreto Milleproroghe del 30 dicembre 2019 ha modificato il DPR 412 del 2001, prescrivendo il versamento all’INAIL del 5% della tariffa delle verifiche effettuate. Il versamento deve avvenire da parte degli Organismi incaricati della verifica, ma responsabile della segnalazione è in datore di lavoro dell’azienda che ne ha affidato l’incarico. Il CIVA è, appunto, l’applicativo deputato a segnalare automaticamente all’INAIL le quote che devono essere versate e da quali Organismi. Questo è il motivo per il quale la comunicazione deve avvenire obbligatoriamente tramite il portale.

 

Perché a questo non può provvedere direttamente l’Ente?

Agli Organismi notificati è stato vietato di utilizzare l’applicativo CIVA per conto delle aziende.

Evidentemente il legislatore ha ritenuto più opportuno che fossero le aziende a comunicare all’INAIL i nominativi degli Organismi incaricati di effettuare le verifiche e non il viceversa. Ovviamente l’INAIL riceve la segnalazione che deve richiedere il 5% della tariffa all’Organismo notificato, solo e soltanto se le aziende utilizzano il CIVA.

 

L’Ente prescelto può svolgere il servizio, anche senza la comunicazione al CIVA?

Si, gli Organismi possono effettuare le verifiche sugli impianti su richiesta senza preoccuparsi della mancata segnalazione del loro nominativo sull’applicativo CIVA, perché la responsabilità non è loro. La responsabilità ricade sul datore di lavoro dell’azienda ha dato incarico della verifica all’Organismo notificato.

 

Quali sono le complicazioni per le aziende, quando invece l’orientamento del legislatore sarebbe finalizzato alla semplificazione?

Le difficoltà riscontrate dalle aziende sono legate all’uso della piattaforma CIVA per i servizi tecnici, perché l’accesso al portale INAIL è generalmente delegato al proprio consulente del lavoro, che agisce in qualità di intermediario. Quest’ultimo, però, non dispone dell’autorità per attivare tali servizi, che infatti spettano solo al datore di lavoro. Il datore di lavoro ha la possibilità di delegare un consulente tecnico, ma non sa come poterlo fare.

Fortunatamente esiste una procedura alternativa a quella suddetta, che consente ai tecnici di autodelegarsi, su richiesta dell’azienda. Per fare ciò, è necessario essere in possesso di alcune informazioni dell’azienda.

Come fare? Contattateci per telefono o email a daniele.rosellini@studiorosellini.net saremo lieti di aiutarvi.

 

Esistono altri adempimenti riguardanti gli impianti elettrici che richiedono l’uso del CIVA?

Si, relativamente agli impianti elettrici, è obbligatoria la comunicazione telematica tramite il CIVA dei seguenti adempimenti:

  • Denuncia degli impianti elettrici di terra e di protezione delle scariche atmosferiche.
  • Richiesta di immatricolazione.
  • Voltura degli impianti (per esempio per il subentro di un’azienda ad un’altra, in un immobile in affitto).
  • Cessazione dell’uso degli impianti (per esempio per la cessazione di un’attività imprenditoriale che rende inutilizzato l’impianto).
  • Modifiche sostanziali degli impianti (per esempio per la sostituzione del quadro elettrico generale dovuta ad un aumento delle utenze e delle linee elettriche).

 

Come risparmiare sui servizi dell’Organismo notificato?

Gli Organismi notificati sono tenuti ad attenersi al tariffario INAIL. Gli importi sono fissati in base alle classi di potenza installata. Ad esempio, nel caso di potenza installata di 40 kW, la tariffa è pari a 300 euro, comprensiva della quota del 5% da versare all’INAIL da parte dell’Organismo notificato. La quota sarà chiesta all’azienda indipendentemente dalla sua segnalazione o meno dell’Organismo notificato sull’applicativo CIVA.

In sostanza, la scelta dell’Organismo notificato da parte dell’azienda non avverrà più in base a meri criteri di costo, ma sulla qualità del servizio, sulla competenza e professionalità dei tecnici impiegati dall’Ente.

Si sta assistendo, finalmente, a un primo passo verso la scelta dei propri fornitori secondo criteri meritocratici.

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