Cerchiamo di chiarire alcuni dubbi degli operatori del settore, riguardo all’etichettatura ambientale degli imballaggi che sono destinati al mercato estero.
A questo proposito, recito e commento un passaggio riportato sull’ultima Linea Guida Conai sull’etichettatura ambientale degli imballaggi:
Allo stato attuale tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia rientrano nell’obbligo di etichettatura, pertanto sono esclusi quelli destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell’Unione Europea, o all’esportazione in Paesi terzi.
Questa affermazione è vera soltanto perché la Decisione 97/129/CE afferma che “il sistema di identificazione deve essere volontario almeno in una prima fase ma soggetto a revisione per stabilire se introdurlo su base obbligatoria in una fase successiva”, perché altrimenti, trattandosi di una Decisione europea, questa sarebbe stata direttamente applicabile a tutti gli Stati membri senza bisogno di essere recepita attraverso un decreto nazionale.
Invece, in Italia, è diventata obbligatoria con il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
Quindi, al momento, nessuna delle altre nazioni europee ha ancora recepito la Decisione 97/129/CE.
In sostanza, attualmente l’etichettatura ambientale gli imballaggi destinati ai paesi europei avviene solo su base volontaria. Ciò nonostante, l’apposizione dell’etichettatura ambientale, purché in conformità della Decisione 97/129/CE, anticiperebbe un adempimento che potrebbe diventare presto obbligatorio su tutta l’area UE.
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