Proroga etichettatura ambientale degli imballaggi

DiDaniele

Proroga etichettatura ambientale degli imballaggi

Sul numero 1 del 20 gennaio 2021 di AssograficInforma è apparso un articolo che riguarda la proroga al 31 dicembre 2021, derivata dal Decreto Milleproroghe, dell’obbligo dell’etichettatura ambientale degli imballaggi.

L’obbligo dell’etichettatura ambientale è stato prescritto dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, che ha modificato il D.Lgs. 152/06 e aveva generato un grande scompiglio nei produttori di imballaggi. Questi, infatti, si erano visti obbligati a rimettere mano alle grafiche e ad etichettare anche le scatole “neutre” (cioè quelle vendute prive di grafica). La notizia di AssograficInforma, invece, aveva generato un grande sollievo, perché le aziende si erano sentite in diritto di “non fare niente” fino a dicembre 2021.

In realtà, leggendo meglio l’avviso sul notiziario, appare chiaro che è slittato al 31.12.2021 solo l’obbligo che riguarda la prima parte del comma 5 dell’art. 219 del D.Lgs. 152/06. Quest’ultima interessa solo l’indicazione del conferimento dell’imballaggio (raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio degli imballaggi, es. “Raccolta carta”). Viceversa, non è stata prorogata la seconda parte del comma 5 dell’art. 219 suddetto, che recita:

I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/129/CE della Commissione.

In sintesi, più che una proroga, sembra di avere a che fare con una proroga parziale, insomma, una “mezza” proroga.

È rimasto, dunque, in vigore l’obbligo dell’indicazione del materiale dell’imballaggio che, a solo titolo di esempio, nel caso di una scatola in cartone ondulato, è PAP 20, in base alle indicazioni della Decisione 97/129/CE.

In sostanza, c’è ben poco da rallegrarsi, perché il mancato adempimento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro.

Purtroppo, come già scritto, la disposizione si applica anche agli imballaggi che sono normalmente venduti privi di grafica. Questi, pertanto, dovranno essere sottoposti ad una lavorazione aggiuntiva per l’apposizione dell’indicazione del/i materiale/i dell’imballaggio, con il conseguente aggravio dei costi che ne deriva.

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