Tra i produttori di imballaggi c’è un grande fermento per le numerose e sempre maggiori richieste dei clienti in merito all’etichettatura ambientale degli imballaggi.
Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, ha disposto che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/129/CE della Commissione”.
In sostanza, sono presi in considerazione due aspetti distinti dell’etichetta ambientale:
- Informazioni per favorire la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi
- La natura dei materiali utilizzati.
Le nuove disposizioni si applicano sia agli imballaggi destinati al mercato B2C (Business to Consumer), cioè venduti dalle aziende agli utilizzatori finali (ad esempio l’acquirente di un pacco di pasta comprato al supermercato), sia a quelli destinati al mercato B2B (Business to Business), cioè imballaggi prodotti da un’azienda per un’altra azienda, che li può acquistare, ad esempio, per il trasporto dei suoi prodotti.
A seconda della destinazione dell’imballaggio (B2C o B2B), è richiesto che l’etichetta contenga delle informazioni “necessarie” e “facoltative”.
Le informazioni necessarie per gli imballaggi destinati al B2C sono:
- Il tipo di materiale, secondo la codifica prevista dalla Decisione 97/129/CE (es. “PAP 20”);
- Indicazioni per la raccolta differenziata dell’imballaggio (es. “Raccolta carta”).
Invece, per gli imballaggi destinati al B2B, l’unica informazione necessaria è il tipo di materiale, mentre le indicazioni per la raccolta differenziata (es. “Raccolta carta”) e la tipologia di imballaggio (es. “Scatola”) sono facoltative.
Inoltre, poiché il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 rimanda anche alle norme tecniche UNI, è raccomandato (non obbligatorio) l’uso dei colori previsti dalla UNI 11686, relativamente al conferimento dell’imballaggio:
CARTA | PLASTICA | VETRO |
ORGANICO | METALLI | INDIFFERENZIATO |
Ulteriori indicazioni sono fornite per gli imballaggi realizzati con diversi materiali.
Si riporta di seguito un esempio illustrativo di etichettatura ambientale.
SCATOLA IN CARTONE ONDULATO PER TRASPORTO MERCI B2B
![]() |
SCATOLA | Consigliate | |
PAP 20 | Necessarie | ||
RACCOLTA CARTA | Consigliate | ||
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Riduci il volume della scatola. | Consigliate |
È importante sottolineare che per i produttori che non appongono l’etichettatura ambientale sull’imballaggio, è applicabile una sanzione pecuniaria amministrativa che va da 5.200 a 40.000 euro.
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